Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, ai sensi dell’art. 311, comma 3, c.p.p., a differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel termine di dieci giorni previsto dalla legge (Cass. pen. sez. I, 29 settembre 2020, n. 27127).
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