Integra il delitto di appropriazione indebita, e non il delitto di cui all’art. 316-ter c.p., la consapevole e volontaria appropriazione da parte del congiunto dei ratei pensionistici del defunto versati su conto corrente bancario cointestato (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 21 maggio 2021, n. 20346).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo presentato da un detenuto ristretto in regime di “carcere duro” ex art. 41-bis Ord. pen., autorizzandolo a consegnare direttamente ai propri familiari minori di dodici anni con i quali era ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio, piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto, la Corte di Cassazione – nel disattendere la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui è lo stesso art. 41-bis a stabilire limitazioni in ordine ai colloqui da svolgere in tale ambito, rese necessarie dalla tutela dei valori concorrenti dell’ordine e della sicurezza pubblica, con espressa preclusione della possibilità di scambio diretto di beni – ha invece affermato che il rischio di comunicazioni fraudolente, astrattamente insito nelle modalità di consegna diretta dal detenuto al minore di giocattoli e dolciumi, è in concreto scongiurato alla luce delle modalità che nell’istituto penitenziario presidiano l’acquisto dei beni e lo svolgimento del successivo colloquio visivo. In particolare, la consegna diretta è da ritenersi ammessa laddove il donativo sia acquistato per il tramite dell’impresa di mantenimento, venga custodito in magazzino e da qui sia prelevato dal personale addetto solo in funzione della sua cessione al destinatario, e nell’imminenza di essa, senza che si realizzi alcun antecedente contatto fisico tra la res e l’acquirente, a condizione che il colloquio venga osservato, ascoltato in contemporanea e videoregistrato. E’ quanto stabilisce la Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 giugno 2021, n. 24691.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello aveva confermato la condanna inflitta per il reato di omicidio volontario a carico di un uomo, commesso ai danni della propria ex fidanzata, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 23 luglio 2021, n. 28964 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente non era stato riconosciuto il vizio, quantomeno parziale, di mente ex art. 89 c.p., per essere affetto l’imputato da disturbi borderline – narcisistici che avrebbero inciso sulla sua capacità di comprendere la realtà e di autodeterminarsi, anche in presenza del sensibile deficit intellettivo dal quale era affetto – ha, diversamente, affermato il principio secondo cui nessun rilievo può riconoscersi a quelle anomalie caratteriali o a quelle alterazioni o disarmonie della personalità inidonee ad incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa, come, ancora, agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un automobilista per il reato di omicidio “stradale”, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 27 agosto 2021, n. 32277 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui lo sconfinamento del veicolo proveniente dall’opposta corsia di marcia all’interno della corsia di pertinenza del reo ne escludeva la responsabilità per mancanza del nesso di causalità – ha infatti affermato il principio secondo cui, a prescindere dall’esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto a quello di marcia del reo, la condotta di guida di quest’ultimo, ove improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l’incrocio con altro veicolo, costituisce elemento eziologico concorrente alla determinazione dell’evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione.
Nell’ambito della riforma Cartabia, l’articolo ripercorre brevemente le novità che si prospettano all’orizzonte in tema di notificazioni (L. 27 settembre 2021, n. 134 – G.U. 4 ottobre 2021, n. 237).
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 39005, hanno dato risposta al seguente quesito: «se, nel disporre la misura cautelare prevista dall’art. 282-ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza».
La Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2021 ha dichiarato costituzionalmente legittime le misure penali di comunità introdotte dal D.Lgs. n. 121/2018 ma ha tuttavia auspicato “l’adozione di scelte volte ad ampliare la sfera applicativa delle misure alternative alla detenzione inframuraria”, in considerazione della preminenza attribuita alla finalità educativa e socializzante dell’esecuzione penale minorile (Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 231).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato, cui era stato contestato il reato di furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 7, per aver sottratto un’autoradio dall’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 23 dicembre 2021, n. 47002 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la Corte di appello aveva erroneamente sostenuto l’esistenza di un danno di particolare gravità per essere lo stereo sottratto di apprezzabile valore, senza tuttavia indicare quale sia tale valore, per come emergente dalle prove acquisite – ha invece ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 26 gennaio 2022, n. 2902.
In tema di contravvenzioni di polizia, integra gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660, c.p.) perchè suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione di un cellulare munito di fotocamera, senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2022, n. 6245).