Nell’ipotesi in cui il contratto in essere tra le parti preveda una pluralità di obbligazioni tra loro connesse, con conseguente carattere complesso delle valutazioni circa l’impatto sull’intero sinallagma contrattuale degli inadempimenti allegati dalle parti, sussistono i presupposti per l’esperimento della mediazione nel corso del processo e prima dello svolgimento dell’istruttoria e della eventuale attività peritale. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Monza del 24 giugno 2020.
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