In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 10 aprile 2020, n. 7780.
Call Now Button