In tema di misure alternative alla detenzione, al mancato risarcimento del danno alla massa dei creditori da parte del condannato in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta, non può essere assegnata valenza preponderante ai fini del rigetto dell’istanza ex art. 47, legge ord. pen., essendo tale parametro inidoneo a sostenere il diniego, in quanto tende ad apprezzare in termini di meritevolezza o meno del beneficio un aspetto destinato a venire in rilievo nella fase di avvenuta ammissione, trattandosi di sperimentare — anche attraverso la mostrata sensibilità verso le vittime del reato — l’effettiva adesione del soggetto al percorso risocializzante intrapreso (Cass. pen., sezione I, sentenza 25 giugno 2020, n. 19282).
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