In tema di contravvenzioni di polizia, integra gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660, c.p.) perchè suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione di un cellulare munito di fotocamera, senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2022, n. 6245).