Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronunzia con la quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un minore per il reato di rissa a seguito della concessione del perdono giudiziale, la Corte di Cassazione (sentenza 18 dicembre 2019, n. 51103) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui l’imputato non aveva materialmente partecipato alla rissa, donde non ne doveva rispondere per il semplice fatto di avere assistito alla medesima facendo “cerchio” insieme a numerose altre persone ai corrissanti – ha in particolare affermato, quanto alla natura concorsuale della condotta, che, ai fini della configurabilità del concorso “esterno” nel reato di cui all’art. 588, c.p., occorreva accertare in che termini e per quali ragioni la condotta tenuta (nella specie consistita nell'”accerchiamento” dei contendenti) avesse potuto rafforzare il loro intento, così da differenziarla rispetto al naturale ed irrilevante comportamento di chi, per mera curiosità, vuole assistere a quanto sta avvenendo in sua presenza.
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