La Corte costituzionale, con ordinanza n. 229/2020, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 2, c.p. nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.
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